Art. 10.
(Contributi economici alle opere di architettura tradizionale).

      1. Il contributo in conto interessi previsto dall'articolo 37 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è concesso anche per i lavori di restauro delle opere di architettura tradizionale che sono state dichiarate di importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 9 della presente legge e realizzate da almeno dieci anni, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili.
      2. La revoca della dichiarazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, comporta la restituzione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.